01 Che cosa protegge davvero la legge
Chiedete a un imprenditore di chi sia la conoscenza di come si fanno i suoi prodotti, e la risposta è immediata: dell’azienda, ovviamente. Chiedetelo a un avvocato e la risposta comincia con «dipende», che in questo caso non è una scappatoia. Dipende da una cosa precisa, e vale la pena sapere quale.
Il know-how aziendale è protetto in Italia soprattutto dall’articolo 98 del Codice della Proprietà Industriale, che recepisce la direttiva europea sulla protezione del know-how riservato. Definisce segreti commerciali le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali che:
- a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore;
- b) abbiano valore economico in quanto segrete;
- c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
Le tre condizioni sono cumulative. Se ne manca una, l’informazione non è un segreto commerciale, per quanto valga e per quanto sembri ovvio che appartenga all’azienda. L’articolo 99 dà poi al detentore il diritto di vietare ai terzi di acquisire, rivelare o utilizzare quei segreti in modo abusivo, salvo che il terzo ci sia arrivato in modo indipendente.
La condizione (c) è quella che decide la maggior parte dei casi, ed è quella a cui nessuno pensa mentre la conoscenza si sta formando.
02 Non si difende un perimetro che non è mai stato tracciato
«Misure ragionevolmente adeguate» sembra un’asticella bassa, e per un verso lo è: la dottrina che legge la giurisprudenza è netta nel dire che lo standard è di diligenza, non di risultato. Il legislatore non impone al detentore misure impossibili da violare. Password, restrizioni di accesso, clausole di riservatezza, una regola su chi può vedere cosa: il registro è questo.
Ma il requisito fa un’altra cosa, prima di questa. Adottare misure per proteggere un’informazione obbliga a dire quale informazione. E quella identificazione, nella lettura della dottrina, è ciò che traccia il confine del diritto stesso: la tutela copre solo le informazioni che l’imprenditore abbia preventivamente identificato e attivamente dimostrato di voler proteggere.
Il Tribunale di Brescia ne ha scritto la conseguenza in un provvedimento del 2021, citato in dottrina: identificare l’informazione segreta consente di individuarne chiaramente i confini, i quali altrimenti potrebbero apparire «talmente sfuocati da rendere impossibile la perimetrazione dell’oggetto del (preteso) diritto». Non debole. Impossibile.
La prima funzione del proteggere un segreto non è tenere fuori le persone. È dire che cosa il segreto sia.
03 La conoscenza che esiste solo in una testa
Qui bisogna essere precisi, perché la semplificazione comoda è sbagliata. La legge non richiede che il know-how sia messo per iscritto. L’articolo 98 protegge «informazioni» ed «esperienze tecnico-industriali», e la direttiva estende la protezione a oggetti e materiali da cui il segreto si può desumere. La dottrina che commenta la norma conclude che l’onere di identificazione non implica un onere di incorporazione del segreto in documenti: un segreto commerciale può esistere anche nella prassi aziendale non formalizzata.
Quindi un’azienda il cui sapere sulle finiture vive nella testa di una persona non è automaticamente priva di diritti. È priva di prova. La stessa dottrina osserva, con una certa misura, che la mancanza di strumenti precisi di documentazione, manuali di know-how e simili, può rendere la prova del diritto difficile e precaria.
Tradotto in un martedì mattina in tribunale. L’azienda deve dire qual era il segreto, dimostrare che non era generalmente noto nel settore, dimostrare che aveva valore economico proprio in quanto segreto, e dimostrare quali misure concrete aveva adottato per tenerlo tale. Per una conoscenza mai scritta, mai delimitata, mai riservata a qualcuno in particolare, e che in reparto avevano in parte anche altre quattro persone, ognuna di quelle quattro cose va ricostruita per testimonianza, anni dopo, contro un ex dipendente che dirà, correttamente, che lui sa fare il suo mestiere.
04 La tutela di riserva, e perché non prende questo caso
Esiste una seconda linea di difesa. Anche quando le informazioni non hanno i requisiti del segreto commerciale, portarle via può integrare concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 2598 del Codice Civile. La Cassazione ha tracciato il confine, e conviene leggerlo nelle parole della Corte.
Con la sentenza 18772 del 12 luglio 2019 la Corte ha stabilito che può configurarsi concorrenza sleale quando un ex dipendente di un imprenditore concorrente trasferisce un complesso di informazioni aziendali, pur non costituenti oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale, ma è necessario trovarsi «in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo normale individuo».
Si rilegga quella condizione dal punto di vista di un’azienda che non ha documentato niente. La tutela di riserva richiede un complesso organizzato e strutturato di dati. Protegge cioè proprio quando la conoscenza era stata assemblata in qualcosa: una banca dati, un archivio strutturato, un corpo di materiale che va oltre quello che una persona può portarsi in testa. E il suo rovescio è il principio che la stessa sentenza afferma: le conoscenze che costituiscono mero know-how e competenze personali acquisite lavorando non fondano alcuna pretesa. Quelle, per la legge, sono sue.
La sintesi scomoda: la conoscenza che l’azienda ha organizzato è un bene aziendale. La conoscenza che l’azienda ha lasciato nella testa di qualcuno è, per il diritto, l’esperienza professionale di quella persona. Esce con lei, legittimamente, e può essere usata da un concorrente.
05 E il patto di non concorrenza?
A questo punto la replica abituale è che ci pensa il contratto. A volte è vero, a un prezzo e dentro limiti più stretti di quanto quasi tutti ricordino.
Durante il rapporto, l’articolo 2105 del Codice Civile impone l’obbligo di fedeltà: il lavoratore non deve trattare affari in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, né farne uso in modo da recarle pregiudizio. Ma la lettura consolidata è che il divieto di concorrenza cessa con l’estinzione del rapporto di lavoro. L’obbligo di riservatezza sopravvive; la libertà di andare a lavorare da un concorrente torna.
Per limitarla serve un patto di non concorrenza ai sensi dell’articolo 2125, e l’articolo non perdona. Il patto è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del lavoratore, o se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata non può superare i cinque anni per i dirigenti e i tre anni negli altri casi: se se ne pattuisce di più, si riduce.
Quindi lo strumento esiste, costa, ha una scadenza, e viene regolarmente dichiarato nullo per difetti di redazione. Ed è anche, per costruzione, lo strumento sbagliato per questo problema: un patto di non concorrenza può impedire a una persona di lavorare da qualche parte per tre anni. Non può restituire all’azienda niente di quello che quella persona sapeva e non ha mai detto a nessuno.
06 Perché quest’anno conta più dell’anno scorso
Niente di quanto sopra è diritto nuovo. È nuovo quante persone stanno per uscire dalla porta portandoselo dietro.
Nel nostro studio sul costo del mestiere che va in pensione abbiamo usato le previsioni Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro: nella filiera del legno-arredo ci sono 98 dipendenti over 55 ogni 100 under 35, il rapporto più alto di qualunque filiera industriale italiana, e 30.000 persone, il 13,5% degli addetti, andranno sostituite entro il 2029. La maggior parte di quelle uscite sono pensionamenti, che non sono un problema giuridico: nessuno porta le tecniche di finitura al concorrente da una barca da pesca.
Ma la stessa stretta demografica rende i tecnici esperti la risorsa più scarsa sul mercato, e le risorse scarse vengono cercate. Ogni azienda del distretto sta provando ad assumere esattamente le persone che detengono la conoscenza esattamente dei suoi concorrenti. La domanda giuridica smette di essere teorica la prima volta che capita a voi, e a quel punto la risposta era già stata decisa anni prima, da se qualcuno avesse scritto qualcosa oppure no.
07 Cosa si può fare, senza aprire un progetto di compliance
Il consiglio standard è un protocollo di protezione: mappare le informazioni che si considerano segrete, applicare le misure di accesso, rivedere periodicamente. È un consiglio corretto, e in un’azienda da sessanta persone senza ufficio legale produce di solito un documento scritto una volta e mai più aggiornato, perché chiede di descrivere la conoscenza in astratto, cosa che non è mai piaciuta a nessuno.
La versione che sopravvive al contatto con un reparto vero è più stretta:
- Mettere per iscritto quello che già viene chiesto. Non un manuale. Le domande che i colleghi si fanno davvero, con le risposte, accumulate in un posto condiviso. È l’identificazione del perimetro meno costosa possibile, perché la genera il lavoro ordinario invece di un progetto.
- Tenerlo in un posto che ha i permessi. Le misure che la legge chiede riguardano chi può vedere cosa. Un disco condiviso in cui tutti vedono tutto è, su questo punto specifico, peggio di un archivio più piccolo con regole di accesso esplicite.
- Dire chi può vedere cosa, per iscritto, una volta. Una policy breve più le clausole di riservatezza nei contratti sono la parte ordinaria e poco affascinante, ed è la parte che trasforma un archivio in una prova.
- Farlo prima del preavviso. La conoscenza si estrae da una persona che è presente e a cui si fanno le domande giuste. Due settimane di passaggio di consegne alla fine producono un giro dello stabilimento, non un trasferimento.
Il punto non è vincere una causa ipotetica. Il contenzioso sui segreti commerciali è lento, costoso e incerto anche quando si ha ragione. Il punto è che lo stesso gesto che vi darebbe qualcosa da difendere vi dà anche qualcosa da usare: un archivio che risponde alle domande vale di più in un martedì qualunque che in un’aula di tribunale che si spera di non vedere mai. La tutela giuridica è un sottoprodotto del documentare bene. È solo il sottoprodotto che convince il titolare.
08 Nota sulle fonti
Questo articolo non è consulenza legale. Descrive come sono scritte le norme e come le hanno lette i giudici, a beneficio di chi gestisce un’azienda. Qualunque situazione concreta richiede un avvocato che abbia visto i contratti.
- I testi normativi sono citati dalla formulazione vigente degli articoli 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005) e degli articoli 2105 e 2125 del Codice Civile. Il quadro europeo è la Direttiva (UE) 2016/943, recepita in Italia con il D.Lgs. 63/2018.
- La sentenza di Cassazione è la n. 18772 del 12 luglio 2019, sezione prima, massima Rv. 654770-03, citata dalla massima ufficiale. L’orientamento è stato confermato dalla sentenza n. 3454 del 3 febbraio 2022.
- La citazione del Tribunale di Brescia è tratta dalla dottrina che riporta il provvedimento del 2021, non dal testo integrale dell’ordinanza, ed è presentata come tale.
- La lettura delle «misure ragionevolmente adeguate», compreso il punto per cui i documenti non sono richiesti dalla legge, viene da un saggio dottrinale sull’art. 98, comma 1, lett. c) ed è attribuita alla dottrina e non alla norma, perché è quello che è.
- I dati demografici vengono da Excelsior, previsioni a medio termine 2025-2029, tabelle 3.3 e 3.4, già verificati nel nostro studio di agosto 2026.
Una cosa che di proposito non abbiamo affermato: che il know-how non documentato sia privo di qualunque tutela. Sarebbe falso, e le fonti dicono il contrario. Quello che dicono, e che questo articolo riporta, è che la prova diventa difficile e precaria, e che la strada di riserva della concorrenza sleale richiede proprio quel complesso organizzato di dati che l’azienda non ha mai costruito.
Riferimenti
- Codice della Proprietà Industriale, D.Lgs. 30/2005, articoli 98 e 99 (formulazione vigente).
- Codice Civile, articoli 2105 e 2125.
- Direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate, recepita con D.Lgs. 63/2018.
- Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 18772 del 12 luglio 2019 (Rv. 654770-03); sezione sesta, sentenza 3454 del 3 febbraio 2022.
- Tribunale di Brescia, provvedimento del 23 aprile 2021, come citato in dottrina.
- Saggio dottrinale sulle misure adeguate a mantenere il segreto ex art. 98, comma 1, lett. c) CPI, Rivista di Diritto Societario.
- Unioncamere, Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, Previsioni dei fabbisogni occupazionali 2025-2029, 29 agosto 2025.
- ekory, Quanto vale il mestiere che va in pensione, agosto 2026.